Statuti
 

associazione
AZIONE GIRAFE

validi dal 20 aprile 2002

 


Art. O – introduzione

La povertà è purtroppo una caratteristica comune in diverse parti del mondo, in particolare nei paesi del sud. Segni evidenti sono: la mancanza di strutture sanitarie, la mancanza d’istruzione, i problemi alimentari, lo sfruttamento, l’iniquità e l’ingiustizia sociale.

I membri di Azione Girafe, sensibili a questi problemi, hanno deciso di unire e mobilitare le proprie forze per contribuire direttamente ed indirettamente a ridurre le conseguenze legate a questo fenomeno e a lottare contro le cause che ne sono responsabili.

 

Art. 1 – denominazine, durata e sede dell’associazione

Sotto la denominazione “Azione Girafe”, in data 4 aprile 2000 si è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). Azione Girafe è un’organizzazione apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata.

L’indirizzo ufficiale è via Via Ronchetto 17b, 6814 Cadempino.

 

Art. 2 – scopo dell’associazione

Lo scopo dell’associazione è di sostenere mediante azioni, interventi e iniziative concrete le popolazioni povere e svantaggiate dei paesi del sud del mondo. Solidarietà con il sud del mondo è lo slogan di Azione Girafe.

Concretamente, l’associazione interviene promuovendo e sostenendo finanziariamente e/o materialmente progetti concreti d’aiuto allo sviluppo, progetti umanitari o di cooperazione. Essa vuole inoltre sostenere, mediante l’informazione o la sensibilizzazione, qualsiasi iniziativa volta ad instaurare delle relazioni più giuste nei confronti delle popolazioni svantaggiate del sud del mondo, iniziative che trovano fondamento sulla dignità umana e non secondo la logica del profitto.

Azione Girafe non persegue nessuno scopo di lucro. Ogni contributo, sostegno, donazione, offerta è destinato per la realizzazione di quanto previsto dagli statuti dell’associazione.

 

Art. 3 – membri dell’associazione

Possono far parte dell’associazione sia persone fisiche sia persone giuridiche che ne condividano lo scopo, gli obbiettivi e gli ideali. L’ammissione di nuovi soci avviene tramite domanda scritta oppure orale. Il pagamento della tassa sociale è inoltre una condizione base per aderire all’associazione. Chiunque decida di non farne più parte deve comunicarlo verbalmente o per iscritto.

Un socio può essere escluso dall’associazione qualora contravvenga in modo evidente e grave agli scopi della stessa oppure sia in mora con il pagamento della tassa sociale.

 

Art. 4 – organizzazione dell’associazione

L’associazione si compone dei seguenti organi:

  1. assemblea dei soci organo supremo
  2. comitato organo esecutivo
  3. revisori dei conti organo di sorveglianza

 

Art. 5 – l’assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo principale dell’associazione. La prima assemblea generale dei soci è nominata dai fondatori. Durante le assemblee generali ordinarie successive saranno eletti il rappresentante dell’assemblea dei soci nonché il comitato dell’associazione, i cui mandati avranno validità fino all’assemblea ordinaria dell’anno successivo.

I soci si riuniscono in assemblea generale ordinaria una volta l’anno, entro il 30 giugno.

Eventuali assemblee generali straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta lo ritenga necessario il comitato oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L’assemblea dei soci può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza. Ogni socio possiede un diritto di voto.

Le competenze esclusive dell’assemblea dei soci sono le seguenti:

- approvazione dei conti e del rapporto di revisione
- nomine statutarie e più precisamente del rappresentante dell’assemblea, del comitato e dei revisori
- modifica degli satuti
- determinazione o modifiche delle tasse sociali
- scioglimento dell’associazione

 

Art. 6 – il comitato

Il comitato è l’organo esecutivo dell’associazione. Esso è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da tre persone al minimo, le quali rimangono in carica, dalla loro nomina fino alla successiva riunione ordinaria dell’assemblea dei soci. I membri possono sempre essere rieletti.

Il comitato, al suo interno, può prevedere le seguenti cariche:

- responsabile finanze
- responsabile attività
- responssabile progetti
- responsabile segretariato

Le principali competenze del comitato sono le seguenti:

- gestire gli affari correnti nei limiti posti dal presente statuto
- promuovere e organizzare qualsiasi attività o iniziativa conforme agli statuti
- decidere in merito ai progetti
- rappresentare l’associazione nei confronti di terzi o autorità

Le decisioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza assoluta. Ogni membro ha un diritto di voto. Il comitato può validamente prendere decisioni quando almeno 2 membri sono presenti. L’associazione è vincolata con la firma collettiva di almeno 2 membri.

 

Art. 7 – il revisore dei conti

Esso è nominato dall’assemblea dei soci e resta in carica dalla sua nomina fino alla successiva riunione ordinaria dell’assemblea dei soci. Può sempre essere rieletto. Il revisore dei conti non deve essere necessariamente socio. Il suo compito è la verifica della contabilità e della situazione finanziaria dell’associazione, attraverso un rapporto scritto da formulare all’indirizzo dell’associazione, con il preciso invito all’approvazione dei conti.

 

Art. 8 mezzi finanziari

I finanziamenti dei progetti e delle attività dell’associazione avvengono tramite:

- una tassa sociale annua ( l’ammontare sarà deciso dall’assemblea dei soci)
- offerte libere o donazioni
- incassi provenienti dalle diverse attività organizzate dall’associazione
- incassi provenienti dalla vendita di prodotti e/o articoli diversi

 

Art. 9 – responsabilità

Per gli impegni sociali è responsabile unicamente il patrimonio dell’associazione. Sono riservate le norme di responsabilità degli organi in forza delle disposizioni su mandato.

 

Art. 10 – scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea dei soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad associazioni e/o movimenti con sede in Svizzera o all’estero, che perseguono lo stesso scopo. Questa decisione spetta all’assemblea dei soci.

 

Art. 11 – ulteriori disposizioni

Per quanto non menzionato nel presente statuto, si richiamano le disposizioni previste agli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

 

Art. 12 – entrata in vigore

Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente del 24 gennaio 2001 ed è approvato dall’assemblea generale dei soci in data 20 aprile 2002. Entra in vigore il giorno stesso.

 


Arogno, 20 aprile 2002

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