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associazione validi dal 20 aprile 2002 |
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La povertà è purtroppo una caratteristica comune in diverse parti del mondo, in particolare nei paesi del sud. Segni evidenti sono: la mancanza di strutture sanitarie, la mancanza distruzione, i problemi alimentari, lo sfruttamento, liniquità e lingiustizia sociale. I membri di Azione Girafe, sensibili a questi problemi, hanno deciso di unire e mobilitare le proprie forze per contribuire direttamente ed indirettamente a ridurre le conseguenze legate a questo fenomeno e a lottare contro le cause che ne sono responsabili.
Art. 1 denominazine, durata e sede dellassociazione Sotto la denominazione Azione Girafe, in data 4 aprile 2000 si è costituita unassociazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). Azione Girafe è unorganizzazione apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata. Lindirizzo ufficiale è via Via Ronchetto 17b, 6814 Cadempino.
Art. 2 scopo dellassociazione Lo scopo dellassociazione è di sostenere mediante azioni, interventi e iniziative concrete le popolazioni povere e svantaggiate dei paesi del sud del mondo. Solidarietà con il sud del mondo è lo slogan di Azione Girafe. Concretamente, lassociazione interviene promuovendo e sostenendo finanziariamente e/o materialmente progetti concreti daiuto allo sviluppo, progetti umanitari o di cooperazione. Essa vuole inoltre sostenere, mediante linformazione o la sensibilizzazione, qualsiasi iniziativa volta ad instaurare delle relazioni più giuste nei confronti delle popolazioni svantaggiate del sud del mondo, iniziative che trovano fondamento sulla dignità umana e non secondo la logica del profitto. Azione Girafe non persegue nessuno scopo di lucro. Ogni contributo, sostegno, donazione, offerta è destinato per la realizzazione di quanto previsto dagli statuti dellassociazione.
Art. 3 membri dellassociazione Possono far parte dellassociazione sia persone fisiche sia persone giuridiche che ne condividano lo scopo, gli obbiettivi e gli ideali. Lammissione di nuovi soci avviene tramite domanda scritta oppure orale. Il pagamento della tassa sociale è inoltre una condizione base per aderire allassociazione. Chiunque decida di non farne più parte deve comunicarlo verbalmente o per iscritto. Un socio può essere escluso dallassociazione qualora contravvenga in modo evidente e grave agli scopi della stessa oppure sia in mora con il pagamento della tassa sociale.
Art. 4 organizzazione dellassociazione Lassociazione si compone dei seguenti organi:
Art. 5 lassemblea dei soci Lassemblea dei soci è lorgano principale dellassociazione. La prima assemblea generale dei soci è nominata dai fondatori. Durante le assemblee generali ordinarie successive saranno eletti il rappresentante dellassemblea dei soci nonché il comitato dellassociazione, i cui mandati avranno validità fino allassemblea ordinaria dellanno successivo. I soci si riuniscono in assemblea generale ordinaria una volta lanno, entro il 30 giugno. Eventuali assemblee generali straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta lo ritenga necessario il comitato oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci. Lassemblea dei soci può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza. Ogni socio possiede un diritto di voto. Le competenze esclusive dellassemblea dei soci sono le seguenti:
Art. 6 il comitato Il comitato è lorgano esecutivo dellassociazione. Esso è nominato dallassemblea dei soci ed è composto da tre persone al minimo, le quali rimangono in carica, dalla loro nomina fino alla successiva riunione ordinaria dellassemblea dei soci. I membri possono sempre essere rieletti. Il comitato, al suo interno, può prevedere le seguenti cariche: - responsabile finanze Le principali competenze del comitato sono le seguenti: - gestire gli affari correnti nei limiti posti dal presente statuto Le decisioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza assoluta. Ogni membro ha un diritto di voto. Il comitato può validamente prendere decisioni quando almeno 2 membri sono presenti. Lassociazione è vincolata con la firma collettiva di almeno 2 membri.
Art. 7 il revisore dei conti Esso è nominato dallassemblea dei soci e resta in carica dalla sua nomina fino alla successiva riunione ordinaria dellassemblea dei soci. Può sempre essere rieletto. Il revisore dei conti non deve essere necessariamente socio. Il suo compito è la verifica della contabilità e della situazione finanziaria dellassociazione, attraverso un rapporto scritto da formulare allindirizzo dellassociazione, con il preciso invito allapprovazione dei conti.
Art. 8 mezzi finanziari I finanziamenti dei progetti e delle attività dellassociazione avvengono tramite: - una tassa sociale annua ( lammontare sarà deciso dallassemblea dei soci)
Art. 9 responsabilità Per gli impegni sociali è responsabile unicamente il patrimonio dellassociazione. Sono riservate le norme di responsabilità degli organi in forza delle disposizioni su mandato.
Art. 10 scioglimento dellassociazione Lo scioglimento dellassociazione può essere deciso dallassemblea dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio dellassociazione sarà devoluto ad associazioni e/o movimenti con sede in Svizzera o allestero, che perseguono lo stesso scopo. Questa decisione spetta allassemblea dei soci.
Art. 11 ulteriori disposizioni Per quanto non menzionato nel presente statuto, si richiamano le disposizioni previste agli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
Art. 12 entrata in vigore Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente del 24 gennaio 2001 ed è approvato dallassemblea generale dei soci in data 20 aprile 2002. Entra in vigore il giorno stesso.
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